Dati Particolari

  • GPDP, Docweb 9555987, 25.2.2021 (1)

    Massima (1) – Il trattamento di dati personali effettuato da parte del Ministero della salute nell’ambito del Sistema di allerta Covid-19 mediante l’App “Immuni” presenta una valutazione d’impatto, modificata secondo le indicazioni del Garante, contenente la previsione di misure adeguate a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà degli interessati, che attenuano i rischi che potrebbero derivare dal trattamento, e un nuovo meccanismo per consentire in autonomia, a un soggetto risultato positivo, di caricare le TEK (Temporary Exposure Key) nel backend di Immuni e dunque di interagire direttamente con il sistema di allerta Covid-19 per comunicare l’esito positivo del referto, consentendo una maggior efficienza complessiva del sistema medesimo.

  • Autorizzazione al trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’App Immuni (sistema di allerta Covid-19) da parte del Ministero della Salute

    GPDP, Docweb n. 9555987 del 25 febbraio 2021 | Massime e Commento di Elena Guerri

  • Sviluppo di metodologie predittive e trattamento di dati da parte di Regioni e Province autonome nell’ambito dell’attività di collaborazione istituzionale con il Ministero della Salute

    GPDP, Docweb nn. 9752177, 9752221, 9752260, 9752410, 9752299, 9752433, 9752490 e 9752524 del 24 febbraio 2022 | Massime e Commento di Cristina Moser

  • GPDP, Docweb 9544504, 27.1.2021 (3)

    Massima (3) – La condotta dell’interessata non rileva ai fini della valutazione dell’illiceità del trattamento in relazione alla violazione dei dati personali, là dove la violazione sia comunque imputabile all’inadeguatezza delle misure tecniche e organizzative implementate, a prescindere dalla supposta incidenza causale della condotta dell’interessato medesimo sugli eventi. Né rileva, ai fini della valutazione dell’illecito, la circostanza che il terzo, a cui siano stati comunicati illecitamente i dati relativi alla salute dell’interessata (causa del ricovero ospedaliero), sia un prossimo congiunto che li abbia comunque appresi in altro modo.

  • GPDP, Docweb 9544505, 27.1.2021 (2)

    Massima (2) – Nell’ambito della gestione dei dati personali dei pazienti, con particolare attenzione a quelli particolari, la cui indebita comunicazione o diffusione sarebbe in grado di incidere significativamente sui diritti e le libertà degli interessati, l’Azienda sanitaria è tenuta a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. In questo senso, la mera specificazione, nel documento di attribuzione del ruolo di incaricato del trattamento, prima, e autorizzato del trattamento, poi, conferito all’infermiera di una struttura sanitaria, si è da ritenersi insufficiente a garantire l’effettività dei principi inerenti al trattamento dei dati personali, in particolare di correttezza e trasparenza, se non corroborata da ulteriori adeguate misure tecniche e/o organizzative – richieste dall’art. 5, par. 1, lett. f) e dall’art. 32 GDPR – che tengano nella dovuta considerazione il particolare contesto ospedaliero in cui siffatti trattamenti di dati personali, anche estremamente delicati, hanno luogo (la circostanza che un’infermiera di un reparto di ginecologia si trovi a doversi destreggiare contemporaneamente tra due o più pazienti non rappresenta infatti un evento imprevedibile, tale da giustificare la comunicazione dei dati dell’interessata, relativi all’interruzione volontaria della gravidanza, al di lei marito, in presenza di un diniego espresso dalla paziente).

  • GPDP, Docweb 9544504, 27.1.2021 (1)

    Massima (1) – La disciplina in materia di protezione dei dati personali (considerando n. 35 e art. 9 GDPR, nonché art. 83 d.lgs. 196/2003, in combinato disposto con l’art. 22, co. 11, d.lgs. 101/ 2018) prevede, in ambito sanitario, che le informazioni sullo stato di salute possano essere riferite solo all’interessato e possano essere comunicate a terzi solo sulla base di un idoneo presupposto giuridico o su specifica indicazione dell’interessato stesso, previa delega scritta di quest’ultimo.

  • Illecita comunicazione di dati relativi all’interruzione volontaria della gravidanza da parte di una struttura sanitaria al marito della paziente

    GPDP, Docweb n. 9544504 del 27 gennaio 2021 | Massime e Commento di Luca Petrone

  • GPDP, Docweb 9751362, 10.2.2022 (9)

    Massima (9) – Se un soggetto – nel caso di specie un Internet Service Provider – decide da solo le finalità e le modalità delle operazioni che precedono o sono successive nella catena del trattamento, tale soggetto – il provider – deve considerarsi unico titolare dell’operazione precedente o successiva. Pertanto, la circostanza che i clienti di un provider possano perseguire finalità ulteriori rispetto a quelle connesse alle sue attività di trattamento non infinge, né risulta incompatibile con il ruolo di titolare del trattamento del provider medesimo.

  • GPDP, Docweb 9751362, 10.2.2022 (8)

    Massima (8) – La pubblicazione di dati personali in Internet, per il solo fatto del loro pubblico stato, non legittima il loro trattamento da parte di titolari terzi per finalità proprie, ulteriori e non compatibili rispetto a quelle originariamente perseguite con la pubblicazione.

  • GPDP, Docweb 9751362, 10.2.2022 (7)

    Massima (7) – Per legittimare un’attività di trattamento, un titolare che tratta categorie particolari di dati non può mai invocare soltanto un fondamento giuridico ai sensi dell’art. 9 GDPR, ma dovrà applicare, in maniera cumulativa, anche le previsioni dell’art. 6 GDPR al fine di garantirne il livello di tutela pertinente. L’applicazione cumulativa delle tutele previste dagli articoli citati risulta dirimente anche per escludere interpretazioni che portino a sostenere la possibilità di trattare categorie particolari di dati, senza rispettare l’art. 6, in presenza delle sole eccezioni di cui all’art. 9. Per tale ragione, ad esempio, sarebbe inappropriato concludere che il fatto che qualcuno abbia reso alcune categorie particolari di dati manifestamente pubbliche, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. e), del GDPR, sia (sempre in sé e per sé) una condizione sufficiente a consentire qualunque tipo di trattamento dei dati, senza effettuare un test comparativo degli interessi e dei diritti in gioco in conformità dell’art. 6, par. 1, lett. f), del GDPR.

Open Access