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GPDP, Docweb 9737121, 16.12.2021 (5)
Massima (5) – Al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicate in G.U. 4 gennaio 2019, n. 3).
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GPDP, Docweb 9737121, 16.12.2021 (4)
Massima (4) – Non può costituire una causa di giustificazione rispetto all’eccedenza informativa posta in essere la circostanza della presenza in rete di numerose informazioni riguardanti l’interessata – per la verità quasi tutte molto datate – posto che l’aliquid novi è costituito dalla ripubblicazione della notizia, ovvero da una rinnovata diffusione della stessa a distanza di un lasso di tempo particolarmente rilevante per finalità di rievocazione storica, peraltro amplificata dalla successiva divulgazione dell’articolo anche con altri mezzi.
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GPDP, Docweb 9737121, 16.12.2021 (3)
Massima (3) – La rievocazione di fatti del passato che non presentino un collegamento con l’attualità, costituendo esplicazione di un’attività storiografica, non richiede, per esplicare la propria funzione, la rinnovata divulgazione dei dati identificativi dei protagonisti, a meno che, conformemente a quanto ribadito dalla Cassazione a Sezioni Unite (19681/2019), i fatti non riguardino “personaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico, ovvero fatti che per il loro stesso concreto svolgersi implichino il richiamo necessario ai nomi dei protagonisti”.
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GPDP, Docweb 9737121, 16.12.2021 (2)
Massima (2) – La diffusione dei dati identificativi dell’interessata, in occasione della pubblicazione di un nuovo articolo incentrato su una vicenda avvenuta diversi anni prima rispetto alla quale la medesima ha peraltro da tempo scontato la relativa pena, non appare, nel caso in esame, bilanciata da uno specifico interesse del pubblico ad avere conoscenza dell’identità dei protagonisti e si rivela pertanto un trattamento non necessario, oltreché lesivo del diritto di essa a dimenticare e ad essere dimenticata, tenuto conto del tempo decorso e delle limitate dimensione della località in cui la stessa vive.
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GPDP, Docweb 9737121, 16.12.2021 (1)
Massima (1) – Pur non potendosi porre in discussione, in termini di opportunità, la libertà di un quotidiano o di una rivista di procedere alla rievocazione storica di fatti ritenuti importanti in un determinato contesto sociale e territoriale, in quanto espressione della libertà di stampa e di informazione tutelata dalla Costituzione, occorre tuttavia verificare nei singoli casi, conformemente a quanto ribadito dalla Cassazione a Sezioni Unite (19681/2019), se “sussista o meno un interesse qualificato a che essa venga diffusa con riferimenti precisi alla persona che di quella vicenda fu protagonista in un passato più o meno remoto; perché l’identificazione personale, che rivestiva un sicuro interesse pubblico nel momento in cui il fatto avvenne, potrebbe divenire irrilevante, per i destinatari dell’informazione, una volta che il tempo sia trascorso e i fatti, anche se gravi, si siano sbiaditi nella memoria collettiva”.
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Diritto all’oblio e trattamento di dati idonei a identificare l’interessato effettuato nella rievocazione storica di fatti di cronaca giornalistica
GPDP, Docweb n. 9737121 del 16 dicembre 2021 | Massime e Commento di Viviana Corda
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GPDP, Docweb 9727220, 13.12.2021 (3)
Massima (3) – Le diverse verifiche – quella relativa all’obbligo vaccinale e quella relativa al possesso della certificazione verde (green pass) – devono, nel rispetto sia dei principi di protezione dei dati che del quadro normativo di settore, essere effettuate con una diversa cadenza. Diversamente dalle verifiche relative al possesso di una valida certificazione verde, non può ritenersi giustificata l’esecuzione di verifiche relative all’assolvimento dell’obbligo vaccinale con cadenza ravvicinata (quotidiana o, comunque, frequente), assicurando in ogni caso il trattamento di dati esatti e aggiornati, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. d), GDPR.
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GPDP, Docweb 9727220, 13.12.2021 (2)
Massima (2) – I trattamenti effettuati per la verifica dell’obbligo vaccinale, nei casi previsti dalla legge, devono essere tenuti separati da quelli effettuati per la verifica quotidiana del possesso della certificazione verde Covid-19 per l’accesso alle sedi di lavoro, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti da norme distinte che, in modo diverso, concorrono al contenimento dell’epidemia da Covid-19 e allo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, economiche e sociali.