Principio di liceità
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Sviluppo di metodologie predittive e trattamento di dati da parte di Regioni e Province autonome nell’ambito dell’attività di collaborazione istituzionale con il Ministero della Salute
GPDP, Docweb nn. 9752177, 9752221, 9752260, 9752410, 9752299, 9752433, 9752490 e 9752524 del 24 febbraio 2022 | Massime e Commento di Cristina Moser
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GPDP, Docweb 9544504, 27.1.2021 (3)
Massima (3) – La condotta dell’interessata non rileva ai fini della valutazione dell’illiceità del trattamento in relazione alla violazione dei dati personali, là dove la violazione sia comunque imputabile all’inadeguatezza delle misure tecniche e organizzative implementate, a prescindere dalla supposta incidenza causale della condotta dell’interessato medesimo sugli eventi. Né rileva, ai fini della valutazione dell’illecito, la circostanza che il terzo, a cui siano stati comunicati illecitamente i dati relativi alla salute dell’interessata (causa del ricovero ospedaliero), sia un prossimo congiunto che li abbia comunque appresi in altro modo.
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GPDP, Docweb 9544504, 27.1.2021 (1)
Massima (1) – La disciplina in materia di protezione dei dati personali (considerando n. 35 e art. 9 GDPR, nonché art. 83 d.lgs. 196/2003, in combinato disposto con l’art. 22, co. 11, d.lgs. 101/ 2018) prevede, in ambito sanitario, che le informazioni sullo stato di salute possano essere riferite solo all’interessato e possano essere comunicate a terzi solo sulla base di un idoneo presupposto giuridico o su specifica indicazione dell’interessato stesso, previa delega scritta di quest’ultimo.
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Illecita comunicazione di dati relativi all’interruzione volontaria della gravidanza da parte di una struttura sanitaria al marito della paziente
GPDP, Docweb n. 9544504 del 27 gennaio 2021 | Massime e Commento di Luca Petrone
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GPDP, Docweb 9737121, 16.12.2021 (5)
Massima (5) – Al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicate in G.U. 4 gennaio 2019, n. 3).
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Diritto all’oblio e trattamento di dati idonei a identificare l’interessato effettuato nella rievocazione storica di fatti di cronaca giornalistica
GPDP, Docweb n. 9737121 del 16 dicembre 2021 | Massime e Commento di Viviana Corda
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GPDP, Docweb 9577017, 11.3.2021 (3)
Massima (3) – Nell’esercizio del diritto di cronaca, al fine di definire lecito un trattamento di dati personali effettuato nell’ambito dell’attività giornalistica, le informazioni pubblicate devono rispondere al principio dell’essenzialità dell’informazione.
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Principio di essenzialità dell’informazione e pubblicazione di fatti relativi a un minore non determinanti ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca
GPDP, Docweb n. 9577017 dell'11 marzo 2021 | Massime e Commento di Isabella Cardinali
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Liceità del trattamento e obblighi del titolare in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica
GPDP, Docweb n. 9105201 del 18 aprile 2019 | Massime e Commento di Carlo Basunti
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Trattamento di dati biometrici per finalità di rilevazione delle presenze
GPDP, Docweb n. 9542071 del 14 gennaio 2021 | Massime e Commento di Marco Zanon