Principio di proporzionalità
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GPDP, Docweb 9577017, 11.3.2021 (4)
Massima (4) – Un articolo non rispetta il principio di essenzialità dell’informazione e risulta quindi pregiudizievole per gli interessati, quando riporta al suo interno elementi che aggravano gli effetti della notizia senza di contro aggiungere, almeno nell’immediatezza dei fatti, elementi determinanti ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca giornalistica.
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GPDP, Docweb 9577017, 11.3.2021 (3)
Massima (3) – Nell’esercizio del diritto di cronaca, al fine di definire lecito un trattamento di dati personali effettuato nell’ambito dell’attività giornalistica, le informazioni pubblicate devono rispondere al principio dell’essenzialità dell’informazione.
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GPDP, Docweb 9577017, 11.3.2021 (2)
Massima (2) – Risulta pregiudizievole dell’interesse di un minore la pubblicazione, all’interno di un articolo, dell’indirizzo di residenza della madre, ancorché protagonista di un tragico fatto di cronaca, nonché la rivelazione di dettagli specifici inerenti alla vita privata della vittima non essenziali ai fini della ricostruzione dei fatti.
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GPDP, Docweb 9577017, 11.3.2021 (1)
Massima (1) – Non risulta conforme al principio di essenzialità dell’informazione, nonché a quelli di liceità e correttezza del trattamento e alle norme che regolano l’attività giornalistica – con particolare riferimento all’art. 5, par. 1, lett a), del GDPR, all’art. 137, comma 3, del Codice e agli artt. 5, 6 e 11 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica – la pubblicazione di una notizia contenente elementi non determinanti ai fini dell’informazione (nel caso di specie l’indirizzo di residenza e il legame tra la vittima e la persona indagata per la sua morte).
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Principio di essenzialità dell’informazione e pubblicazione di fatti relativi a un minore non determinanti ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca
GPDP, Docweb n. 9577017 dell'11 marzo 2021 | Massime e Commento di Isabella Cardinali
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Liceità del trattamento e obblighi del titolare in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica
GPDP, Docweb n. 9105201 del 18 aprile 2019 | Massime e Commento di Carlo Basunti
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GPDP, Docweb 9105201, 18.4.2019 (2)
Massima (2) – In applicazione del principio di proporzionalità, il titolare del trattamento può ritenersi esonerato dall’obbligo di fornire l’informativa all’interessato laddove lo sforzo richiesto sia sproporzionato rispetto ai diritti tutelati. In particolare, qualora l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 14, par. 1 del Regolamento, come nel caso di dati estratti dalle liste elettorali, risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato per gli stessi, in relazione alle specifiche circostanze del caso, è rimessa ai partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati la scelta di non rendere l’informativa purché siano individuate misure appropriate (ad esempio l’indicazione di un recapito nel materiale eventualmente inviato, così da permettere all’interessato di esercitare i suoi diritti ex art. 15 ss. GDPR, o la pubblicazione dell’informativa sul sito web del titolare o tramite annunci pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale o locale).