Principio di proporzionalità

  • GPDP, Docweb 9577017, 11.3.2021 (4)

    Massima (4) – Un articolo non rispetta il principio di essenzialità dell’informazione e risulta quindi pregiudizievole per gli interessati, quando riporta al suo interno elementi che aggravano gli effetti della notizia senza di contro aggiungere, almeno nell’immediatezza dei fatti, elementi determinanti ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca giornalistica.

  • GPDP, Docweb 9577017, 11.3.2021 (3)

    Massima (3) – Nell’esercizio del diritto di cronaca, al fine di definire lecito un trattamento di dati personali effettuato nell’ambito dell’attività giornalistica, le informazioni pubblicate devono rispondere al principio dell’essenzialità dell’informazione.

  • GPDP, Docweb 9577017, 11.3.2021 (2)

    Massima (2) – Risulta pregiudizievole dell’interesse di un minore la pubblicazione, all’interno di un articolo, dell’indirizzo di residenza della madre, ancorché protagonista di un tragico fatto di cronaca, nonché la rivelazione di dettagli specifici inerenti alla vita privata della vittima non essenziali ai fini della ricostruzione dei fatti.

  • GPDP, Docweb 9577017, 11.3.2021 (1)

    Massima (1) – Non risulta conforme al principio di essenzialità dell’informazione, nonché a quelli di liceità e correttezza del trattamento e alle norme che regolano l’attività giornalistica  – con particolare riferimento all’art. 5, par. 1, lett a), del GDPR, all’art. 137, comma 3, del Codice e agli artt. 5, 6 e 11 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica – la pubblicazione di una notizia contenente elementi non determinanti ai fini dell’informazione (nel caso di specie l’indirizzo di residenza e il legame tra la vittima e la persona indagata per la sua morte).

  • Principio di essenzialità dell’informazione e pubblicazione di fatti relativi a un minore non determinanti ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca

    GPDP, Docweb n. 9577017 dell'11 marzo 2021 | Massime e Commento di Isabella Cardinali

  • Liceità del trattamento e obblighi del titolare in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica

    GPDP, Docweb n. 9105201 del 18 aprile 2019 | Massime e Commento di Carlo Basunti

  • GPDP, Docweb 9105201, 18.4.2019 (2)

    Massima (2) – In applicazione del principio di proporzionalità, il titolare del trattamento può ritenersi esonerato dall’obbligo di fornire l’informativa all’interessato laddove lo sforzo richiesto sia sproporzionato rispetto ai diritti tutelati. In particolare, qualora l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 14, par. 1 del Regolamento, come nel caso di dati estratti dalle liste elettorali, risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato per gli stessi, in relazione alle specifiche circostanze del caso, è rimessa ai partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati la scelta di non rendere l’informativa purché siano individuate misure appropriate (ad esempio l’indicazione di un recapito nel materiale eventualmente inviato, così da permettere all’interessato di esercitare i suoi diritti ex art. 15 ss. GDPR, o la pubblicazione dell’informativa sul sito web del titolare o tramite annunci pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale o locale).

  • GPDP, Docweb 9543119, 14.1.2021 (2) 

    Massima (2): Deve considerarsi in violazione del principio di proporzionalità, del principio di limitazione delle finalità e del principio di minimizzazione dei dati e, pertanto, non ammissibile, il trattamento di dati personali consistente nell’acquisizione dell’elenco nominativo degli iscritti alle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre una “azione di classe” da cui estrarre un campione per il quale richiedere copia delle contabili dei versamenti delle quote associative o delle conferme di adesione, finalizzato ad esercitare un controllo amministrativo per la verifica dei requisiti posseduti dalle medesime organizzazioni e associazioni per l’iscrizione all’elenco degli enti legittimati a proporre una “azione di classe”. Il controllo amministrativo su tali dati personali, aventi natura particolare ex art. 9 GDPR, potrebbe compromettere la libertà di associazione garantita dall’art. 18 Cost., dissuadendo le persone interessate dalla partecipazione a forme di aggregazione sociale ove poter sviluppare la propria personalità (art. 3, comma 2, Cost.) per il timore di possibili conseguenze di carattere discriminatorio o di esclusione sociale che potrebbero derivare dalla comunicazione a soggetti terzi, per finalità di controllo, della propria scelta associativa in un ambito, peraltro, settoriale, qual è quello dell’esercizio della azione di classe. 

  • Parere sullo schema di decreto (di natura regolamentare) del Ministero della Giustizia concernente l’istituzione dell’elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre una “azione di classe”

    GDPD, Docweb n. 9543119 del 14 gennaio 2021 | Massime e Commento di Rosamaria Gallo e Corina Pop

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