Lavoro

  • GPDP, Docweb 9669974, 13.5.2021 (6)

    Massima (6) – Il trattamento dei dati personali dei lavoratori, consistente nella raccolta preventiva e generalizzata di dati relativi alle connessioni ai siti web dei singoli dipendenti (originariamente associati in via diretta al nominativo, successivamente, attraverso l’id macchina), nella memorizzazione per trenta giorni e nella possibilità di estrarre una reportistica relativa alla navigazione di singoli dipendenti, comporta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati nel contesto lavorativo e richiede l’obbligo di valutazione di impatto ai sensi dell’art. 35 GDPR. Ciò a maggior ragione se si considera la particolare “vulnerabilità” degli interessati nel contesto lavorativo e l’impiego di sistemi che comportano il “monitoraggio sistematico”, da cui derivi anche la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti.

  • GPDP, Docweb 9669974, 13.5.2021 (5)

    Massima (5) – L’esigenza di ridurre il rischio di usi impropri della navigazione in Internet, da parte dei dipendenti, consistenti in attività non correlate alla prestazione lavorativa (ad esempio, la visione di siti web non pertinenti, l’upload o il download di file, l’uso di servizi di rete con finalità ludiche o estranee all’attività lavorativa) non può giustificare ogni forma di interferenza nella vita privata, ma può essere soddisfatta mediante la predisposizione di misure tecniche e organizzative idonee a prevenire che eventuali informazioni relative alla sfera extralavorativa vengano raccolte, dando luogo a trattamenti di informazioni personali “non pertinenti”, che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 113 del Codice in materia di protezione dei dati personali, concernente il trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro.

  • GPDP, Docweb 9669974, 13.5.2021 (4)

    Massima (4) – Il sistema utilizzato da un datore di lavoro (nel caso di specie un Comune) che effettui una raccolta sistematica dei dati di navigazione dei dipendenti e che comporti inevitabilmente il trattamento di informazioni anche estranee all’attività professionale, desumibili dagli URL visitati, risulta in contrasto con il divieto per il datore di lavoro di trattare dati «non attinenti alla valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore» e dunque con l’art. 113 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in riferimento all’art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e all’art. 10 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

  • GPDP, Docweb 9669974, 13.5.2021 (3)

    Massima (3) – Ove non contengano tutti gli elementi informativi essenziali richiesti dall’art. 13 del GDPR, i documenti contenenti un riferimento ad operazioni di tracciamento delle connessioni ad Internet messi a disposizione dei dipendenti (alcuni dei quali pubblicati nella Intranet, come l’accordo sindacale, il codice di comportamento, alcune circolari interne dell’Ufficio del personale, nonché il modulo che ogni dipendente è tenuto a firmare all’atto della richiesta per l’accesso ad Internet e agli altri servizi di rete utilizzati in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa) non possono sostituire l’informativa che il titolare deve rendere, prima di iniziare il trattamento, agli interessati in merito alle caratteristiche essenziali dello stesso, essendo stati redatti per assolvere ad obblighi diversi rispetto a quelli derivanti dalla disciplina in materia di protezione dei dati. Il mancato rispetto degli obblighi informativi impedisce all’interessato di esser pienamente consapevole della tipologia di operazioni di trattamento che potranno essere svolte anche attingendo, in un quadro di liceità, ai dati raccolti nel corso dell’attività lavorativa.

  • GPDP, Docweb 9669974, 13.5.2021 (2)

    Massima (2) – L’adempimento degli obblighi informativi nei confronti del dipendente (consistenti nella “adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli”) costituisce una specifica condizione per il lecito utilizzo di tutti i dati raccolti nel corso del rapporto di lavoro, attraverso strumenti tecnologici e/o strumenti di lavoro, per tutti i fini connessi al relativo rapporto, ivi compresi i rilievi disciplinari, unitamente al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali (v. art. 4, comma 3, l. 20 maggio 1970, n. 300).

  • GPDP, Docweb 9669974, 13.5.2021 (1)

    Massima (1) – Nel rispetto del principio di «liceità, correttezza e trasparenza», il titolare del trattamento deve adottare misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (art. 12 del Regolamento), anche qualora il trattamento preveda il monitoraggio dell’attività di navigazione dei propri dipendenti nell’ambito dell’attività lavorativa.

  • Il monitoraggio del traffico di rete e degli accessi ad Internet effettuati dal dipendente durante l’orario di lavoro

    GPDP, Docweb n. 9669974 del 13 maggio 2021 | Massime e Commento di Giona Compagnoni

  • GPDP, Docweb 9727220, 13.12.2021 (3)

    Massima (3) – Le diverse verifiche – quella relativa all’obbligo vaccinale e quella relativa al possesso della certificazione verde (green pass) – devono, nel rispetto sia dei principi di protezione dei dati che del quadro normativo di settore, essere effettuate con una diversa cadenza. Diversamente dalle verifiche relative al possesso di una valida certificazione verde, non può ritenersi giustificata l’esecuzione di verifiche relative all’assolvimento dell’obbligo vaccinale con cadenza ravvicinata (quotidiana o, comunque, frequente), assicurando in ogni caso il trattamento di dati esatti e aggiornati, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. d), GDPR.

  • GPDP, Docweb 9727220, 13.12.2021 (2)

    Massima (2) – I trattamenti effettuati per la verifica dell’obbligo vaccinale, nei casi previsti dalla legge, devono essere tenuti separati da quelli effettuati per la verifica quotidiana del possesso della certificazione verde Covid-19 per l’accesso alle sedi di lavoro, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti da norme distinte che, in modo diverso, concorrono al contenimento dell’epidemia da Covid-19 e allo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, economiche e sociali.

  • GPDP, Docweb 9727220, 13.12.2021 (1)

    Massima (1) – I trattamenti di dati personali finalizzati alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale e del possesso della c.d. certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro devono necessariamente svolgersi in maniera distinta al fine di assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente, limitato alle finalità determinate, esplicite e legittime, ex art. 5 GDPR.

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