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  • GPDP, Docweb 9501766, 1.10.2020 (2)

    Massima (2) – L’invio di messaggi di propaganda elettorale da parte di un medico (o altro professionista) verso pazienti (o clienti) legati al medesimo da pregressi rapporti di amicizia o in relazione ai quali un personale e strutturato vincolo di amicizia si è sovrapposto, sostituendolo nella sua natura, al rapporto professionale, deve considerarsi quale «attività a carattere esclusivamente personale o domestico»ex art. 2, par. 2, lett. c), GDPR e, come tale, esclusa dall’ambito di applicazione del GDPR.

  • GPDP, Docweb 9501766, 1.10.2020 (1)

    Massima (1) – I dati personali raccolti nell’esercizio di attività professionali e di impresa, ovvero nell’ambito dell´attività di tutela della salute da parte di esercenti la professione sanitaria e di organismi sanitari, non sono utilizzabili per fini di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, in quanto tale finalità non è riconducibile agli scopi legittimi per i quali i dati sono stati raccolti, salvo che il titolare acquisisca uno specifico e informato consenso dell’interessato.

  • Trattamento di dati raccolti nell’esercizio di attività professionali e di tutela della salute per fini di propaganda elettorale

    GPDP, Docweb n. 9501766 del 1° ottobre 2020 | Massime e Commento di Daniele Sborlini

  • GPDP, Docweb 9696708, 22.7.2021 (2)

    Massima (2) – Non può ritenersi applicabile all’attività promozionale effettuata a mezzo posta elettronica a dati di contatto estratti da albi pubblici la base giuridica del legittimo interesse, non potendosi ravvisare, nel caso di specie, le condizioni per la sua operatività, quali una pregressa e costante interazione positiva fra titolare e interessato che dunque possa ragionevolmente aspettarsi di ricevere comunicazioni promozionali. Al riguardo, non può avere rilievo liceizzante il contenuto formativo specialistico, anche ove di comprovata utilità, interesse o gradimento per i destinatari, dei messaggi in questione.

  • GPDP, Docweb 9696708, 22.7.2021 (1)

    Massima (1) – Per espressa e specifica previsione legislativa, le modalità automatizzate di contatto, come la posta elettronica, ove utilizzate per finalità anche latamente commerciali, richiedono sempre il previo libero e specifico consenso degli interessati (art. 130 del Codice privacy, commi 1 e 2), con l’unica eccezione della c.d. «soft spam», di cui al comma 4 del medesimo art. 130. Non può, quindi, ritenersi ammesso inviare comunicazioni a mezzo posta elettronica utilizzando dati raccolti sul web, anche ove si tratti di albi ufficiali e pubblici.

  • Le comunicazioni commerciali indesiderate ai professionisti iscritti in albi pubblici

    GPDP, Docweb n. 9696708 del 22 luglio 2021 | Massime e Commento di Ilaria Speziale

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