Trasferimenti transfrontalieri

  • GPDP, Docweb 9752221, 24.2.2022 (2)

    Massima (2) – La richiesta del Ministero della salute ad alcune regioni/province autonome di trattare i dati personali presenti nei sistemi informativi sanitari che esse detengono in qualità di titolari ex lege, al di fuori delle finalità da queste legittimamente perseguibili e al solo fine di collaborare all’adempimento di un compito che la legge attribuisce unicamente al Ministero, non può rappresentare idonea base giuridica di tale trattamento.

  • GPDP, Docweb 9751362, 10.2.2022 (5)

    Massima (5) – Ove un provider statunitense, privo di un proprio stabilimento nell’UE, ponga in essere un trattamento di dati personali qualificabile come “transfrontaliero” ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 23 del GDPR, in quanto idoneo ad incidere su interessati in più di uno Stato membro, trova applicazione quanto previsto dall’art. 55, par. 1, GDPR, ai sensi del quale «ogni Autorità di controllo è compente ad eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri ad essa conferiti a norma del (…) regolamento nel territorio del rispettivo Stato membro». Tale disposizione è idonea a fondare la competenza dell’Autorità di protezione dati italiana in ordine alla valutazione, con riguardo al proprio territorio, della conformità al Regolamento europeo del trattamento di dati personali posto in essere da tale provider e ad esercitare i poteri ad essa riconosciuti dall’art. 58 GDPR.

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