Incerti Alice

  • GPDP, Docweb 9773590, 7.4.2022 (3)

    Massima (3) – Allorquando siano impiegati sistemi di videosorveglianza, il titolare del trattamento, oltre a rendere l’informativa di “primo livello” mediante apposizione di segnaletica di avvertimento in prossimità della zona sottoposta a videosorveglianza, deve fornire agli interessati anche delle informazioni di “secondo livello”, che devono contenere tutti gli elementi obbligatori a norma dell’art. 13 GDPR ed essere facilmente accessibili per l’interessato

  • Docweb 9773590, 7.4.2022 (2)

    Massima (2) – Seppur in presenza di una condizione di liceità del trattamento di dati personali, il titolare è tenuto a rispettare i principi in materia di data protection, fra i quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza e limitazione della conservazione, di privacy by default e privacy by design, ed il principio di responsabilizzazione. Pertanto, qualora un Comune intenda adottare “videotrappole” per il contrasto al fenomeno illecito dei rifiuti urbani, viola gli art. 5, par. 2, e art. 24, par. 1 e 2, GDPR qualora non abbia adottato alcun atto organizzativo in relazione all’impiego dei predetti dispositivi video e non abbia assunto alcuna determinazione in materia di protezione dei dati personali prima di iniziare il trattamento dei dati personali in questione, volta ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per attuare in modo efficace i principi di base in materia di protezione dei dati.

  • GPDP, Docweb 9773950, 7.4.2022 (1)

    Massima (1) – Il trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è generalmente ammesso se esso è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito lo stesso, ai sensi dell’art. 6, parr. 1, lett. c) ed e), e 3, GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali. Sussiste la predetta condizione di liceità in caso di trattamento dei dati personali posto in essere da un Comune tramite l’uso di “videotrappole” per la repressione degli illeciti. Ciò in quanto tale trattamento rientra nello svolgimento di una attività istituzionale affidata agli enti locali, quale ben può dirsi la gestione dei rifiuti solidi urbani e il contrasto del loro illecito abbandono.

  • Sulla (il)liceità dei trattamenti di dati personali posti in essere dai Comuni mediante “videotrappole” per il contrasto all’illecito abbandono dei rifiuti

    GPDP, Docweb n. 9773950 del 7 aprile 2022 | Massime e Commento di Alice Incerti

  • GPDP, Docweb 9727220, 13.12.2021 (3)

    Massima (3) – Le diverse verifiche – quella relativa all’obbligo vaccinale e quella relativa al possesso della certificazione verde (green pass) – devono, nel rispetto sia dei principi di protezione dei dati che del quadro normativo di settore, essere effettuate con una diversa cadenza. Diversamente dalle verifiche relative al possesso di una valida certificazione verde, non può ritenersi giustificata l’esecuzione di verifiche relative all’assolvimento dell’obbligo vaccinale con cadenza ravvicinata (quotidiana o, comunque, frequente), assicurando in ogni caso il trattamento di dati esatti e aggiornati, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. d), GDPR.

  • GPDP, Docweb 9727220, 13.12.2021 (2)

    Massima (2) – I trattamenti effettuati per la verifica dell’obbligo vaccinale, nei casi previsti dalla legge, devono essere tenuti separati da quelli effettuati per la verifica quotidiana del possesso della certificazione verde Covid-19 per l’accesso alle sedi di lavoro, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti da norme distinte che, in modo diverso, concorrono al contenimento dell’epidemia da Covid-19 e allo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, economiche e sociali.

  • GPDP, Docweb 9727220, 13.12.2021 (1)

    Massima (1) – I trattamenti di dati personali finalizzati alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale e del possesso della c.d. certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro devono necessariamente svolgersi in maniera distinta al fine di assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente, limitato alle finalità determinate, esplicite e legittime, ex art. 5 GDPR.

  • Trattamento di dati personali finalizzati alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale e del possesso della certificazione verde (green pass)

    GPDP, Docweb n. 9727220 del 13 dicembre 2021 | Massime e Commento di Alice Incerti

  • GPDP, Docweb 9578184, 23.4.2021 (1)

    Massima (1) - Il d.l. n. 52/2021, introduttivo della c.d. certificazione verde, quale misura atta a contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2, non costituisce idonea e lecita base giuridica del trattamento dei dati personali in essa contenuti, in primis poiché risulta del tutto privo di un’indicazione esplicita e tassativa delle specifiche finalità perseguite dal legislatore ed in secundis poiché si palesa del tutto lesivo di diversi fra i principi guida in materia di data protection, quali la minimizzazione dei dati, l’esattezza, la limitazione della conservazione, l’integrità e la riservatezza.

  • Provvedimento di avvertimento in merito ai trattamenti effettuati relativamente alla certificazione verde per Covid-19 prevista dal d.l. 22 aprile 2021, n. 52

    GPDP, Docweb n. 9578184 del 23 aprile 2021 | Massima e Commento di Alice Incerti

Open Access