Massime
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GPDP, Docweb 9592298, 3.6.2021 (1)
Massima (1) La legittimazione al trattamento dei dati ai sensi del par. 2 dell’art. 6 del GDPR, in relazione a quanto prescritto al par. 1, lett. c) e d) del medesimo articolo, deve derivare da una previsione normativa che ne circoscriva, in maniera sufficientemente determinata, l’estensione dal punto di vista soggettivo ed oggettivo e che introduca garanzie adeguate all’impatto del trattamento sui diritti e le libertà dei cittadini in relazione alla natura dei dati trattati.
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GPDP, Docweb 9578184, 23.4.2021 (1)
Massima (1) - Il d.l. n. 52/2021, introduttivo della c.d. certificazione verde, quale misura atta a contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2, non costituisce idonea e lecita base giuridica del trattamento dei dati personali in essa contenuti, in primis poiché risulta del tutto privo di un’indicazione esplicita e tassativa delle specifiche finalità perseguite dal legislatore ed in secundis poiché si palesa del tutto lesivo di diversi fra i principi guida in materia di data protection, quali la minimizzazione dei dati, l’esattezza, la limitazione della conservazione, l’integrità e la riservatezza.
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GPDP, Docweb 9542071, 14.1.2021 (1)
Massima (1) – Le Pubbliche Amministrazioni non sono legittimate al trattamento dei dati biometrici dei dipendenti per finalità di rilevazione delle presenze, non sussistendo, allo stato, alcuna base giuridica idonea a soddisfare i requisiti di legge.
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GPDP, Docweb 9169688, 21.10.2019 (2)
Massima (2) – La base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR, dall’ente o soggetto aggiudicante alla compagnia aggiudicataria può essere rinvenuta nell’art. 6, par. 1, lett. b), del GDPR (trattamento necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli assicurativi (es. marketing) sia precluso al soggetto aggiudicatario, che diversamente incorrerebbe anche in una violazione degli obblighi contrattuali, oltre che nella violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
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GPDP, Docweb 9169688, 21.10.2019 (1)
Massima (1) – Nell’ambito dei bandi di gara aventi ad oggetto la fornitura di servizi assicurativi e nella formalizzazione del successivo rapporto da instaurarsi tra ente aggiudicante e impresa assicuratrice, quest’ultima non va inquadrata nel ruolo di responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR, né in quello di contitolare del trattamento, ma quale autonomo titolare del trattamento,in quanto non pone in essere un trattamento di dati “per conto” dell’ente aggiudicante, circostanza questa che, peraltro, priverebbe la società medesima dell’autonomia necessaria ad una corretta valutazione e liquidazione del danno.