Bandi di gara
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GPDP, Docweb 9742485, 16.12.2021 (2)
Massima (2) – Il trattamento di dati giudiziari effettuato mediante estrazione e comunicazione della copia del certificato del casellario giudiziale dell’interessato ad un soggetto terzo comporta una irragionevole compressione del diritto alla riservatezza dell’interessato, qualora tale comunicazione non sia strettamente indispensabile per le finalità legittimamente perseguite dal titolare del trattamento che effettua la comunicazione.
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GPDP, Docweb 9742485, 16.12.2021 (3)
Massima (3) – La comunicazione di copia del certificato del casellario giudiziale dell’interessato ad un soggetto terzo, qualora ciò non sia in concreto strettamente indispensabile per le finalità perseguite dal titolare del trattamento, rappresenta una violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza – ovvero del principio di minimizzazione dei dati – e delle prescrizioni impartite con l’Autorizzazione n.7/2016 relativa al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (non abrogata a seguito dell’entrata in vigore del GDPR).
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GPDP, Docweb 9742485, 16.12.2021 (1)
Massima (1) – La stazione appaltante, titolare del trattamento, deve compiere una valutazione preventiva sulla idoneità delle informazioni circa eventuali condanne penali relative ai candidati, ad incidere in concreto sull’attività che dovrà essere svolta in caso di affidamento mediante bando, avendo particolare riguardo alla natura del reato commesso, alla gravità del fatto, al tempo trascorso dalla condanna, così da non trattare dati giudiziari dei candidati non pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
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Trattamenti di dati giudiziari contenuti nel casellario giudiziale del soggetto partecipante ad un bando
GPDP, Docweb n. 9742485 del 16 dicembre 2021 | Massime e Commento di Giulia Ceredi
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GPDP, Docweb 9169688, 21.10.2019 (2)
Massima (2) – La base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR, dall’ente o soggetto aggiudicante alla compagnia aggiudicataria può essere rinvenuta nell’art. 6, par. 1, lett. b), del GDPR (trattamento necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli assicurativi (es. marketing) sia precluso al soggetto aggiudicatario, che diversamente incorrerebbe anche in una violazione degli obblighi contrattuali, oltre che nella violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
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GPDP, Docweb 9169688, 21.10.2019 (1)
Massima (1) – Nell’ambito dei bandi di gara aventi ad oggetto la fornitura di servizi assicurativi e nella formalizzazione del successivo rapporto da instaurarsi tra ente aggiudicante e impresa assicuratrice, quest’ultima non va inquadrata nel ruolo di responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR, né in quello di contitolare del trattamento, ma quale autonomo titolare del trattamento,in quanto non pone in essere un trattamento di dati “per conto” dell’ente aggiudicante, circostanza questa che, peraltro, priverebbe la società medesima dell’autonomia necessaria ad una corretta valutazione e liquidazione del danno.
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Ruolo soggettivo dell’impresa assicurativa nell’ambito dei bandi di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi
GPDP, Docweb n. 9169688 del 21 ottobre 2019 | Massime e Commento di Fabio Bravo