Condizioni di liceità

  • GPDP, Docweb 9773950, 7.4.2022 (1)

    Massima (1) – Il trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è generalmente ammesso se esso è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito lo stesso, ai sensi dell’art. 6, parr. 1, lett. c) ed e), e 3, GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali. Sussiste la predetta condizione di liceità in caso di trattamento dei dati personali posto in essere da un Comune tramite l’uso di “videotrappole” per la repressione degli illeciti. Ciò in quanto tale trattamento rientra nello svolgimento di una attività istituzionale affidata agli enti locali, quale ben può dirsi la gestione dei rifiuti solidi urbani e il contrasto del loro illecito abbandono.

  • GDPD, Docweb 9768363, 11.5.2022 (2)

    Massima (2) – Nell’ambito della disciplina relativa alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e di quella in materia di whistleblowing riferita ai soggetti privati, andata ad integrare la normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, il titolare del trattamento (considerata anche la particolare delicatezza delle informazioni potenzialmente trattate e la “vulnerabilità” degli interessati nel contesto lavorativo), anche quando utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi oltre all’assolvimento dell’obbligo di rendere adeguate informazioni agli interessati deve eseguire, anche avvalendosi del supporto del responsabile della protezione dei dati ove nominato, una valutazione dei rischi e accertarsi che siano disattivate le funzioni che non hanno una base giuridica, non sono compatibili con le finalità del trattamento, ovvero si pongono in contrasto con specifiche norme di settore previste dall’ordinamento.

  • GPDP, Docweb 9698724, 22.7.2021 (1)

    Massima (1) – In base alla disciplina in materia di protezione dei dati personali i soggetti pubblici possono trattare i dati solo se necessario «per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento» oppure «per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento» [art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR]. In tale quadro, la regolazione delle soste e dei parcheggi a pagamento rientra tra le attività istituzionali affidate agli enti locali.

  • La Data Protection fra le strade cittadine: le violazioni del GDPR relative alla “modernizzazione” dei parcometri per la gestione della sosta a pagamento

    GPDP, Docweb n. 9698724 del 22 luglio 2021 | Massime e Commento di Martina Voci

  • GPDP, Docweb 9501766, 1.10.2020 (1)

    Massima (1) – I dati personali raccolti nell’esercizio di attività professionali e di impresa, ovvero nell’ambito dell´attività di tutela della salute da parte di esercenti la professione sanitaria e di organismi sanitari, non sono utilizzabili per fini di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, in quanto tale finalità non è riconducibile agli scopi legittimi per i quali i dati sono stati raccolti, salvo che il titolare acquisisca uno specifico e informato consenso dell’interessato.

  • GPDP, Docweb 9752221, 24.2.2022 (1)

    Massima (1) – La circostanza che un soggetto terzo chieda a un titolare di effettuare operazioni di trattamento su dati personali di cui quest’ultimo è titolare, indicandone anche la modalità di trattamento, non comporta l’automatica attribuzione della titolarità in capo al richiedente, né tantomeno la perdita della titolarità da parte del soggetto che legittimamente detiene i dati. Spetta a quest’ultimo valutare la legittimità della richiesta e in particolare l’esistenza di un’idonea base giuridica per effettuare le operazioni di trattamento richieste, in ragione dei principi di responsabilizzazione e di privacy by design.

  • GPDP, Docweb 9752177, 24.2.2022 (1)

    Massima (1) – La circostanza che un soggetto terzo chieda a un titolare di effettuare operazioni di trattamento su dati personali di cui quest’ultimo è titolare, indicandone anche la modalità di trattamento, non comporta l’automatica attribuzione della titolarità in capo al richiedente, né tantomeno la perdita della titolarità da parte del soggetto che legittimamente detiene i dati. Spetta a quest’ultimo valutare la legittimità della richiesta e in particolare l’esistenza di un’idonea base giuridica per effettuare le operazioni di trattamento richieste, in ragione dei principi di responsabilizzazione e di privacy by design.

  • GPDP, Docweb 9555987, 25.2.2021 (2)

    Massima (2) – Il trattamento dei dati personali operato dal Ministero della salute in relazione al Sistema di allerta Covid-19 (App “Immuni”) – che ha la propria base giuridica in specifiche previsioni normative (tra cui l’art. 6, d.l. n. 28/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020) per il perseguimento di un interesse pubblico rilevante , ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. e), e 9, par. 2, lett. i), GDPR ed è caratterizzato dall’adesione volontaria dell’utente che scarica l’App sul proprio smartphone previa adeguata informativa – è autorizzato dal Garante per la protezione dei dati personali.

  • Autorizzazione al trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’App Immuni (sistema di allerta Covid-19) da parte del Ministero della Salute

    GPDP, Docweb n. 9555987 del 25 febbraio 2021 | Massime e Commento di Elena Guerri

  • Sviluppo di metodologie predittive e trattamento di dati da parte di Regioni e Province autonome nell’ambito dell’attività di collaborazione istituzionale con il Ministero della Salute

    GPDP, Docweb nn. 9752177, 9752221, 9752260, 9752410, 9752299, 9752433, 9752490 e 9752524 del 24 febbraio 2022 | Massime e Commento di Cristina Moser

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