Diritti dell’interessato
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Liceità del trattamento e obblighi del titolare in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica
GPDP, Docweb n. 9105201 del 18 aprile 2019 | Massime e Commento di Carlo Basunti
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Limiti dell’accesso civico ai dati personali delle persone decedute e ambito di applicazione del GDPR a tale categoria di dato personale
GPDP, Docweb n. 9084520 del 10 gennaio 2019 | Massime e Commento di Giovanni Di Ciollo
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GPDP, Docweb 9105201, 18.4.2019 (2)
Massima (2) – In applicazione del principio di proporzionalità, il titolare del trattamento può ritenersi esonerato dall’obbligo di fornire l’informativa all’interessato laddove lo sforzo richiesto sia sproporzionato rispetto ai diritti tutelati. In particolare, qualora l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 14, par. 1 del Regolamento, come nel caso di dati estratti dalle liste elettorali, risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato per gli stessi, in relazione alle specifiche circostanze del caso, è rimessa ai partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati la scelta di non rendere l’informativa purché siano individuate misure appropriate (ad esempio l’indicazione di un recapito nel materiale eventualmente inviato, così da permettere all’interessato di esercitare i suoi diritti ex art. 15 ss. GDPR, o la pubblicazione dell’informativa sul sito web del titolare o tramite annunci pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale o locale).
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GPDP, Docweb 9084520, 10.1.2019 (1)
Massima (1) – Il riconoscimento, effettuato dal Codice, della possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt.15-22 GDPR, riferiti a dati personali di persone decedute, da parte dei soggetti elencati nell’art. 2-terdecies, co. 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, implica un’estensione dell’ambito di applicazione del GDPR ai trattamenti aventi ad oggetto dati personali concernenti le persone decedute.
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GPDP, Docweb 9084520, 10.1.2019 (2)
Massima (2) – L’esercizio dell’accesso civico incontra tra i suoi limiti sostanziali, ai sensi dell’art. 5-bis, co. 2, lett. a), d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il rispetto della normativa posta a tutela dei dati personali, ai sensi della quale non possono essere oggetto del diritto accesso civico i dati alla salute, pena la violazione del disposto dell’art. 2-septies, co. 8, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.