Massima (2): Deve considerarsi in violazione del principio di proporzionalità, del principio di limitazione delle finalità e del principio di minimizzazione dei dati e, pertanto, non ammissibile, il trattamento di dati personali consistente nell’acquisizione dell’elenco nominativo degli iscritti alle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre una “azione di classe” da cui estrarre un campione per il quale richiedere copia delle contabili dei versamenti delle quote associative o delle conferme di adesione, finalizzato ad esercitare un controllo amministrativo per la verifica dei requisiti posseduti dalle medesime organizzazioni e associazioni per l’iscrizione all’elenco degli enti legittimati a proporre una “azione di classe”. Il controllo amministrativo su tali dati personali, aventi natura particolare ex art. 9 GDPR, potrebbe compromettere la libertà di associazione garantita dall’art. 18 Cost., dissuadendo le persone interessate dalla partecipazione a forme di aggregazione sociale ove poter sviluppare la propria personalità (art. 3, comma 2, Cost.) per il timore di possibili conseguenze di carattere discriminatorio o di esclusione sociale che potrebbero derivare dalla comunicazione a soggetti terzi, per finalità di controllo, della propria scelta associativa in un ambito, peraltro, settoriale, qual è quello dell’esercizio della azione di classe.