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GPDP, Docweb 9773590, 7.4.2022 (3)
Massima (3) – Allorquando siano impiegati sistemi di videosorveglianza, il titolare del trattamento, oltre a rendere l’informativa di “primo livello” mediante apposizione di segnaletica di avvertimento in prossimità della zona sottoposta a videosorveglianza, deve fornire agli interessati anche delle informazioni di “secondo livello”, che devono contenere tutti gli elementi obbligatori a norma dell’art. 13 GDPR ed essere facilmente accessibili per l’interessato
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Docweb 9773590, 7.4.2022 (2)
Massima (2) – Seppur in presenza di una condizione di liceità del trattamento di dati personali, il titolare è tenuto a rispettare i principi in materia di data protection, fra i quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza e limitazione della conservazione, di privacy by default e privacy by design, ed il principio di responsabilizzazione. Pertanto, qualora un Comune intenda adottare “videotrappole” per il contrasto al fenomeno illecito dei rifiuti urbani, viola gli art. 5, par. 2, e art. 24, par. 1 e 2, GDPR qualora non abbia adottato alcun atto organizzativo in relazione all’impiego dei predetti dispositivi video e non abbia assunto alcuna determinazione in materia di protezione dei dati personali prima di iniziare il trattamento dei dati personali in questione, volta ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per attuare in modo efficace i principi di base in materia di protezione dei dati.
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Sulla (il)liceità dei trattamenti di dati personali posti in essere dai Comuni mediante “videotrappole” per il contrasto all’illecito abbandono dei rifiuti
GPDP, Docweb n. 9773950 del 7 aprile 2022 | Massime e Commento di Alice Incerti
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GPDP, Docweb 9768363, 11.5.2022 (6)
Massima (6) – Il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di acquisizione gestione delle segnalazioni di attività illecite (whistleblowing) presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, considerata anche la particolare delicatezza delle informazioni potenzialmente trattate, la “vulnerabilità” degli interessati nel contesto lavorativo, nonché lo specifico regime di riservatezza dell’identità del segnalante previsto dalla normativa di settore. In relazione a tale trattamento sussiste pertanto l’obbligo di effettuare preventivamente la valutazione di impatto di cui all’art. 35 GDPR, necessaria a individuare misure specifiche per attenuare i rischi derivanti da tale trattamento.
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GPDP, Docweb 9768363, 11.5.2022 (5)
Massima (5) – Le credenziali di autenticazione (una per verifica dell’anagrafica dei segnalanti e una per la gestione delle segnalazioni di attività illecite) assegnate ed utilizzate dal RPCT quale soggetto legittimato alla gestione del whistleblowing, devono essere immediatamente disattivate qualora lo stesso rassegni le proprie dimissioni, anche se abbia provveduto a consegnare le predette credenziali al responsabile dell’Ufficio prevenzione della corruzione, trasparenza e trattamento dei dati personali all’interno di una busta chiusa, affinché le stesse vengano consegnate al nuovo RPCT. Allo stesso modo va impedito che il RPCT dimissionario possa avere accesso alle notifiche dell’avvenuta iscrizione di un segnalante e della ricezione di una segnalazione, qualora l’applicativo web per la gestione del whistleblowing provveda a trasmettere tali informazioni ad un indirizzo di posta elettronica preimpostato.
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GPDP, Docweb 9768363, 11.5.2022 (4)
Massima (4) – La registrazione e la conservazione, nei log degli apparati firewall, delle informazioni relative alle connessioni all’applicativo utilizzato per la segnalazione di condotte illecite (whistleblowing), che consentono la tracciabilità dei soggetti che utilizzano tale applicativo, tra i quali i segnalanti, non risulta conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli artt. 5, par. 1, lett. f) e 32 del GDPR, in materia di sicurezza e all’art. 25 GDPR, in tema di privacy by design e by default, in quanto le predette informazioni, direttamente identificative degli utenti dell’applicativo, finiscono per rendere del tutto inefficaci le altre misure adottate per tutelare la riservatezza dell’identità dei segnalanti.
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GPDP, Docweb 9768363, 11.5.2022 (3)
Massima (3) – I trattamenti di dati personali effettuati per finalità di acquisizione e gestione di segnalazioni di condotte illecite (c.d. whistleblowing) vanno censiti nel registro delle attività di trattamento di cui all’art. 30 GDPR, che deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante. La tenuta del registro è funzionale al rispetto del principio di “responsabilizzazione” del titolare (art. 5, par. 2, GDPR), in quanto costituisce uno strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno dell’organizzazione del titolare. Ciò risulta particolarmente rilevante con riguardo alle attività di valutazione e di analisi del rischio, costituendo, pertanto, un adempimento preliminare rispetto a tali attività.
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GDPD, Docweb 9768363, 11.5.2022 (2)
Massima (2) – Nell’ambito della disciplina relativa alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e di quella in materia di whistleblowing riferita ai soggetti privati, andata ad integrare la normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, il titolare del trattamento (considerata anche la particolare delicatezza delle informazioni potenzialmente trattate e la “vulnerabilità” degli interessati nel contesto lavorativo), anche quando utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi oltre all’assolvimento dell’obbligo di rendere adeguate informazioni agli interessati deve eseguire, anche avvalendosi del supporto del responsabile della protezione dei dati ove nominato, una valutazione dei rischi e accertarsi che siano disattivate le funzioni che non hanno una base giuridica, non sono compatibili con le finalità del trattamento, ovvero si pongono in contrasto con specifiche norme di settore previste dall’ordinamento.
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La tutela dell’identità del segnalante nel quadro della disciplina dettata in materia di segnalazioni di condotte illecite (“whistleblowing”)
GPDP, Docweb n. 9768363 dell’11 maggio 2022 | Massime e Commento di Luca Petrone
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GPDP, Docweb 9577346, 25.3.2021 (2)
Massima (2) – La deindicizzazione di un articolo di cronaca giudiziaria da un motore di ricerca può essere ritenuta misura tecnica idonea a garantire l’esigenza di bilanciamento tra il diritto all’oblio e il diritto di informazione.