Tag: interesse pubblico
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GPDP, Docweb 9773590, 7.4.2022 (3)
Massima (3) – Allorquando siano impiegati sistemi di videosorveglianza, il titolare del trattamento, oltre a rendere l’informativa di “primo livello” mediante apposizione di segnaletica di avvertimento in prossimità della zona sottoposta a videosorveglianza, deve fornire agli interessati anche delle informazioni di “secondo livello”, che devono contenere tutti gli elementi obbligatori a norma dell’art. 13 GDPR ed essere facilmente accessibili per l’interessato
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Docweb 9773590, 7.4.2022 (2)
Massima (2) – Seppur in presenza di una condizione di liceità del trattamento di dati personali, il titolare è tenuto a rispettare i principi in materia di data protection, fra i quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza e limitazione della conservazione, di privacy by default e privacy by design, ed il principio di responsabilizzazione. Pertanto, qualora un Comune intenda adottare “videotrappole” per il contrasto al fenomeno illecito dei rifiuti urbani, viola gli art. 5, par. 2, e art. 24, par. 1 e 2, GDPR qualora non abbia adottato alcun atto organizzativo in relazione all’impiego dei predetti dispositivi video e non abbia assunto alcuna determinazione in materia di protezione dei dati personali prima di iniziare il trattamento dei dati personali in questione, volta ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per attuare in modo efficace i principi di base in materia di protezione dei dati.
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GPDP, Docweb 9773950, 7.4.2022 (1)
Massima (1) – Il trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è generalmente ammesso se esso è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito lo stesso, ai sensi dell’art. 6, parr. 1, lett. c) ed e), e 3, GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali. Sussiste la predetta condizione di liceità in caso di trattamento dei dati personali posto in essere da un Comune tramite l’uso di “videotrappole” per la repressione degli illeciti. Ciò in quanto tale trattamento rientra nello svolgimento di una attività istituzionale affidata agli enti locali, quale ben può dirsi la gestione dei rifiuti solidi urbani e il contrasto del loro illecito abbandono.
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Sulla (il)liceità dei trattamenti di dati personali posti in essere dai Comuni mediante “videotrappole” per il contrasto all’illecito abbandono dei rifiuti
GPDP, Docweb n. 9773950 del 7 aprile 2022 | Massime e Commento di Alice Incerti
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GPDP, Docweb 9698724, 22.7.2021 (4)
Massima (4) – Il rapporto tra titolare e responsabile deve essere regolato da un contratto o da altro atto giuridico, stipulato per iscritto che, oltre a vincolare reciprocamente le due figure, consente al titolare di impartire istruzioni al responsabile e prevede, in dettaglio, quale sia la materia disciplinata, la durata, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare. Il Responsabile del trattamento è, pertanto, legittimato a trattare i dati degli interessati «soltanto su istruzione documentata del titolare» [art. 28, par. 3, lett. a), GDPR].
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GPDP, Docweb 9698724, 22.7.2021 (3)
Massima (3) – Ai fini del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, occorre identificare con precisione i soggetti che, a diverso titolo, possono trattare i dati personali e definire chiaramente le rispettive attribuzioni, in particolare quella di titolare e di responsabile del trattamento e dei soggetti che operano sotto la diretta responsabilità di questi (art. 4, par. 1, n. 7, GDPR). Sul titolare ricadono le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali degli interessati nonché una «responsabilità generale» sui trattamenti posti in essere (v. art. 5, par. 2 c.d. «accountability» e 24 GDPR), anche quando questi siano effettuati da altri soggetti “per suo conto” (cons. 81, artt. 4, n. 8) e 28 GDPR).
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GPDP, Docweb 9698724, 22.7.2021 (1)
Massima (1) – In base alla disciplina in materia di protezione dei dati personali i soggetti pubblici possono trattare i dati solo se necessario «per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento» oppure «per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento» [art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR]. In tale quadro, la regolazione delle soste e dei parcheggi a pagamento rientra tra le attività istituzionali affidate agli enti locali.
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La Data Protection fra le strade cittadine: le violazioni del GDPR relative alla “modernizzazione” dei parcometri per la gestione della sosta a pagamento
GPDP, Docweb n. 9698724 del 22 luglio 2021 | Massime e Commento di Martina Voci
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GPDP, Docweb 9555987, 25.2.2021 (2)
Massima (2) – Il trattamento dei dati personali operato dal Ministero della salute in relazione al Sistema di allerta Covid-19 (App “Immuni”) – che ha la propria base giuridica in specifiche previsioni normative (tra cui l’art. 6, d.l. n. 28/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020) per il perseguimento di un interesse pubblico rilevante , ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. e), e 9, par. 2, lett. i), GDPR ed è caratterizzato dall’adesione volontaria dell’utente che scarica l’App sul proprio smartphone previa adeguata informativa – è autorizzato dal Garante per la protezione dei dati personali.
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GPDP, Docweb 9555987, 25.2.2021 (1)
Massima (1) – Il trattamento di dati personali effettuato da parte del Ministero della salute nell’ambito del Sistema di allerta Covid-19 mediante l’App “Immuni” presenta una valutazione d’impatto, modificata secondo le indicazioni del Garante, contenente la previsione di misure adeguate a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà degli interessati, che attenuano i rischi che potrebbero derivare dal trattamento, e un nuovo meccanismo per consentire in autonomia, a un soggetto risultato positivo, di caricare le TEK (Temporary Exposure Key) nel backend di Immuni e dunque di interagire direttamente con il sistema di allerta Covid-19 per comunicare l’esito positivo del referto, consentendo una maggior efficienza complessiva del sistema medesimo.