Tag: interruzione volontaria della gravidanza

  • GPDP, Docweb 9544504, 27.1.2021 (3)

    Massima (3) – La condotta dell’interessata non rileva ai fini della valutazione dell’illiceità del trattamento in relazione alla violazione dei dati personali, là dove la violazione sia comunque imputabile all’inadeguatezza delle misure tecniche e organizzative implementate, a prescindere dalla supposta incidenza causale della condotta dell’interessato medesimo sugli eventi. Né rileva, ai fini della valutazione dell’illecito, la circostanza che il terzo, a cui siano stati comunicati illecitamente i dati relativi alla salute dell’interessata (causa del ricovero ospedaliero), sia un prossimo congiunto che li abbia comunque appresi in altro modo.

  • GPDP, Docweb 9544505, 27.1.2021 (2)

    Massima (2) – Nell’ambito della gestione dei dati personali dei pazienti, con particolare attenzione a quelli particolari, la cui indebita comunicazione o diffusione sarebbe in grado di incidere significativamente sui diritti e le libertà degli interessati, l’Azienda sanitaria è tenuta a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. In questo senso, la mera specificazione, nel documento di attribuzione del ruolo di incaricato del trattamento, prima, e autorizzato del trattamento, poi, conferito all’infermiera di una struttura sanitaria, si è da ritenersi insufficiente a garantire l’effettività dei principi inerenti al trattamento dei dati personali, in particolare di correttezza e trasparenza, se non corroborata da ulteriori adeguate misure tecniche e/o organizzative – richieste dall’art. 5, par. 1, lett. f) e dall’art. 32 GDPR – che tengano nella dovuta considerazione il particolare contesto ospedaliero in cui siffatti trattamenti di dati personali, anche estremamente delicati, hanno luogo (la circostanza che un’infermiera di un reparto di ginecologia si trovi a doversi destreggiare contemporaneamente tra due o più pazienti non rappresenta infatti un evento imprevedibile, tale da giustificare la comunicazione dei dati dell’interessata, relativi all’interruzione volontaria della gravidanza, al di lei marito, in presenza di un diniego espresso dalla paziente).

  • GPDP, Docweb 9544504, 27.1.2021 (1)

    Massima (1) – La disciplina in materia di protezione dei dati personali (considerando n. 35 e art. 9 GDPR, nonché art. 83 d.lgs. 196/2003, in combinato disposto con l’art. 22, co. 11, d.lgs. 101/ 2018) prevede, in ambito sanitario, che le informazioni sullo stato di salute possano essere riferite solo all’interessato e possano essere comunicate a terzi solo sulla base di un idoneo presupposto giuridico o su specifica indicazione dell’interessato stesso, previa delega scritta di quest’ultimo.

  • Illecita comunicazione di dati relativi all’interruzione volontaria della gravidanza da parte di una struttura sanitaria al marito della paziente

    GPDP, Docweb n. 9544504 del 27 gennaio 2021 | Massime e Commento di Luca Petrone

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