Tag: Piattaforme digitali

  • GPDP, Docweb 9793975, 21.7.2022 (2)

    Massima (2) – L’eventuale materiale oggetto di segnalazione in tema di revenge porn di cui all’art. 144-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali, che dovesse essere acquisito in chiaro dalla relativa piattaforma, deve essere conservato, a soli fini probatori, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati da comunicarsi tempestivamente all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

  • GPDP, Docweb 9793975, 21.7.2022 (1)

    Massima (1) – Va disposta, da parte dell’Internet Service Provider (ISP) gestore di una piattaforma online per la condivisione di contenuti digitali da parte degli utenti, l’immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione, sulla propria piattaforma, del materiale oggetto della segnalazione in materia di revenge porn, effettuata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali, con file contraddistinto mediante impronta di hash.

  • GPDP, Docweb 9793939, 21.7.2022 (2)

    Massima (2) – L’eventuale materiale oggetto di segnalazione in tema di revenge porn di cui all’art. 144-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali, che dovesse essere acquisito in chiaro dalla relativa piattaforma, deve essere conservato, a soli fini probatori, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati da comunicarsi tempestivamente all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

  • GPDP, Docweb 9793939, 21.7.2022 (1)

    Massima (1) – Va disposta, da parte dell’Internet Service Provider (ISP) gestore di una piattaforma online per la condivisione di contenuti digitali da parte degli utenti, l’immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione, sulla propria piattaforma, del materiale oggetto della segnalazione in materia di revenge porn, effettuata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali, con file contraddistinto mediante impronta di hash.

  • Revenge Porn: l’impronta di hash su immagini e video oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice Privacy

    GPDP, Docweb nn. 9793939 e 9793975 del 21 luglio 2022 | Massime e Commento di Stefania Calosso

  • GPDP, Docweb 9751362, 10.2.2022 (9)

    Massima (9) – Se un soggetto – nel caso di specie un Internet Service Provider – decide da solo le finalità e le modalità delle operazioni che precedono o sono successive nella catena del trattamento, tale soggetto – il provider – deve considerarsi unico titolare dell’operazione precedente o successiva. Pertanto, la circostanza che i clienti di un provider possano perseguire finalità ulteriori rispetto a quelle connesse alle sue attività di trattamento non infinge, né risulta incompatibile con il ruolo di titolare del trattamento del provider medesimo.

  • GPDP, Docweb 9751362, 10.2.2022 (8)

    Massima (8) – La pubblicazione di dati personali in Internet, per il solo fatto del loro pubblico stato, non legittima il loro trattamento da parte di titolari terzi per finalità proprie, ulteriori e non compatibili rispetto a quelle originariamente perseguite con la pubblicazione.

  • GPDP, Docweb 9751362, 10.2.2022 (7)

    Massima (7) – Per legittimare un’attività di trattamento, un titolare che tratta categorie particolari di dati non può mai invocare soltanto un fondamento giuridico ai sensi dell’art. 9 GDPR, ma dovrà applicare, in maniera cumulativa, anche le previsioni dell’art. 6 GDPR al fine di garantirne il livello di tutela pertinente. L’applicazione cumulativa delle tutele previste dagli articoli citati risulta dirimente anche per escludere interpretazioni che portino a sostenere la possibilità di trattare categorie particolari di dati, senza rispettare l’art. 6, in presenza delle sole eccezioni di cui all’art. 9. Per tale ragione, ad esempio, sarebbe inappropriato concludere che il fatto che qualcuno abbia reso alcune categorie particolari di dati manifestamente pubbliche, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. e), del GDPR, sia (sempre in sé e per sé) una condizione sufficiente a consentire qualunque tipo di trattamento dei dati, senza effettuare un test comparativo degli interessi e dei diritti in gioco in conformità dell’art. 6, par. 1, lett. f), del GDPR.

  • GPDP, Docweb 9751362, 10.2.2022 (6)

    Massima (6) – La rappresentazione vettoriale di dati biometrici non fa venire meno il carattere biometrico della rappresentazione stessa.

  • GPDP, Docweb 9751362, 10.2.2022 (5)

    Massima (5) – Ove un provider statunitense, privo di un proprio stabilimento nell’UE, ponga in essere un trattamento di dati personali qualificabile come “transfrontaliero” ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 23 del GDPR, in quanto idoneo ad incidere su interessati in più di uno Stato membro, trova applicazione quanto previsto dall’art. 55, par. 1, GDPR, ai sensi del quale «ogni Autorità di controllo è compente ad eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri ad essa conferiti a norma del (…) regolamento nel territorio del rispettivo Stato membro». Tale disposizione è idonea a fondare la competenza dell’Autorità di protezione dati italiana in ordine alla valutazione, con riguardo al proprio territorio, della conformità al Regolamento europeo del trattamento di dati personali posto in essere da tale provider e ad esercitare i poteri ad essa riconosciuti dall’art. 58 GDPR.

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