Tag: principio di liceità del trattamento

  • Liceità del trattamento dei dati, funzionalità delle notifiche push e misure supplementari alle Standard Contractual Clauses

    GPDP, Docweb n. 9670061 del 16 giugno 2021 | Massime e Commento di Cristina Chilin

  • GPDP, Docweb 9670061, 16.6.2021 (2)

    Massima (2) - In caso di trasferimento di dati personali verso Paesi terzi, la sottoscrizione di Standard Contractual Clauses non esime l’esportatore dall’adottare comunque misure supplementari, nel caso in cui la legge del Paese terzo impedisca all’importatore di rispettare le garanzie contenute nelle clausole stesse. In ogni caso è necessario valutare l’adeguatezza del livello di protezione delle persone fisiche, che deve essere assicurato ai sensi degli artt. 44 ss. GDPR, anche sulla base della nuova versione delle “Raccomandazioni 01/2020 relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell’UE”.

  • GPDP, Docweb 9543119, 14.1.2021 (2) 

    Massima (2): Deve considerarsi in violazione del principio di proporzionalità, del principio di limitazione delle finalità e del principio di minimizzazione dei dati e, pertanto, non ammissibile, il trattamento di dati personali consistente nell’acquisizione dell’elenco nominativo degli iscritti alle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre una “azione di classe” da cui estrarre un campione per il quale richiedere copia delle contabili dei versamenti delle quote associative o delle conferme di adesione, finalizzato ad esercitare un controllo amministrativo per la verifica dei requisiti posseduti dalle medesime organizzazioni e associazioni per l’iscrizione all’elenco degli enti legittimati a proporre una “azione di classe”. Il controllo amministrativo su tali dati personali, aventi natura particolare ex art. 9 GDPR, potrebbe compromettere la libertà di associazione garantita dall’art. 18 Cost., dissuadendo le persone interessate dalla partecipazione a forme di aggregazione sociale ove poter sviluppare la propria personalità (art. 3, comma 2, Cost.) per il timore di possibili conseguenze di carattere discriminatorio o di esclusione sociale che potrebbero derivare dalla comunicazione a soggetti terzi, per finalità di controllo, della propria scelta associativa in un ambito, peraltro, settoriale, qual è quello dell’esercizio della azione di classe. 

Open Access