Tag: principio di minimizzazione

  • GPDP, Docweb 9742485, 16.12.2021 (2)

    Massima (2) – Il trattamento di dati giudiziari effettuato mediante estrazione e comunicazione della copia del certificato del casellario giudiziale dell’interessato ad un soggetto terzo comporta una irragionevole compressione del diritto alla riservatezza dell’interessato, qualora tale comunicazione non sia strettamente indispensabile per le finalità legittimamente perseguite dal titolare del trattamento che effettua la comunicazione.

  • GPDP, Docweb 9742485, 16.12.2021 (3)

    Massima (3) – La comunicazione di copia del certificato del casellario giudiziale dell’interessato ad un soggetto terzo, qualora ciò non sia in concreto strettamente indispensabile per le finalità perseguite dal titolare del trattamento, rappresenta una violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza – ovvero del principio di minimizzazione dei dati – e delle prescrizioni impartite con l’Autorizzazione n.7/2016 relativa al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (non abrogata a seguito dell’entrata in vigore del GDPR).

  • GPDP, Docweb 9742485, 16.12.2021 (1)

    Massima (1) – La stazione appaltante, titolare del trattamento, deve compiere una valutazione preventiva sulla idoneità delle informazioni circa eventuali condanne penali relative ai candidati, ad incidere in concreto sull’attività che dovrà essere svolta in caso di affidamento mediante bando, avendo particolare riguardo alla natura del reato commesso, alla gravità del fatto, al tempo trascorso dalla condanna, così da non trattare dati giudiziari dei candidati non pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

  • Trattamenti di dati giudiziari contenuti nel casellario giudiziale del soggetto partecipante ad un bando

    GPDP, Docweb n. 9742485 del 16 dicembre 2021 | Massime e Commento di Giulia Ceredi

  • GPDP, Docweb 9555987, 25.2.2021 (2)

    Massima (2) – Il trattamento dei dati personali operato dal Ministero della salute in relazione al Sistema di allerta Covid-19 (App “Immuni”) – che ha la propria base giuridica in specifiche previsioni normative (tra cui l’art. 6, d.l. n. 28/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020) per il perseguimento di un interesse pubblico rilevante , ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. e), e 9, par. 2, lett. i), GDPR ed è caratterizzato dall’adesione volontaria dell’utente che scarica l’App sul proprio smartphone previa adeguata informativa – è autorizzato dal Garante per la protezione dei dati personali.

  • GPDP, Docweb 9555987, 25.2.2021 (1)

    Massima (1) – Il trattamento di dati personali effettuato da parte del Ministero della salute nell’ambito del Sistema di allerta Covid-19 mediante l’App “Immuni” presenta una valutazione d’impatto, modificata secondo le indicazioni del Garante, contenente la previsione di misure adeguate a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà degli interessati, che attenuano i rischi che potrebbero derivare dal trattamento, e un nuovo meccanismo per consentire in autonomia, a un soggetto risultato positivo, di caricare le TEK (Temporary Exposure Key) nel backend di Immuni e dunque di interagire direttamente con il sistema di allerta Covid-19 per comunicare l’esito positivo del referto, consentendo una maggior efficienza complessiva del sistema medesimo.

  • Autorizzazione al trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’App Immuni (sistema di allerta Covid-19) da parte del Ministero della Salute

    GPDP, Docweb n. 9555987 del 25 febbraio 2021 | Massime e Commento di Elena Guerri

  • GPDP, Docweb 9577017, 11.3.2021 (4)

    Massima (4) – Un articolo non rispetta il principio di essenzialità dell’informazione e risulta quindi pregiudizievole per gli interessati, quando riporta al suo interno elementi che aggravano gli effetti della notizia senza di contro aggiungere, almeno nell’immediatezza dei fatti, elementi determinanti ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca giornalistica.

  • GPDP, Docweb 9577017, 11.3.2021 (3)

    Massima (3) – Nell’esercizio del diritto di cronaca, al fine di definire lecito un trattamento di dati personali effettuato nell’ambito dell’attività giornalistica, le informazioni pubblicate devono rispondere al principio dell’essenzialità dell’informazione.

  • GPDP, Docweb 9577017, 11.3.2021 (2)

    Massima (2) – Risulta pregiudizievole dell’interesse di un minore la pubblicazione, all’interno di un articolo, dell’indirizzo di residenza della madre, ancorché protagonista di un tragico fatto di cronaca, nonché la rivelazione di dettagli specifici inerenti alla vita privata della vittima non essenziali ai fini della ricostruzione dei fatti.

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