Tag: Propaganda elettorale e comunicazione politica

  • GPDP, Docweb 9793939, 21.7.2022 (1)

    Massima (1) – Va disposta, da parte dell’Internet Service Provider (ISP) gestore di una piattaforma online per la condivisione di contenuti digitali da parte degli utenti, l’immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione, sulla propria piattaforma, del materiale oggetto della segnalazione in materia di revenge porn, effettuata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali, con file contraddistinto mediante impronta di hash.

  • Liceità del trattamento e obblighi del titolare in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica

    GPDP, Docweb n. 9105201 del 18 aprile 2019 | Massime e Commento di Carlo Basunti

  • GPDP, Docweb 9105201, 18.4.2019 (2)

    Massima (2) – In applicazione del principio di proporzionalità, il titolare del trattamento può ritenersi esonerato dall’obbligo di fornire l’informativa all’interessato laddove lo sforzo richiesto sia sproporzionato rispetto ai diritti tutelati. In particolare, qualora l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 14, par. 1 del Regolamento, come nel caso di dati estratti dalle liste elettorali, risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato per gli stessi, in relazione alle specifiche circostanze del caso, è rimessa ai partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati la scelta di non rendere l’informativa purché siano individuate misure appropriate (ad esempio l’indicazione di un recapito nel materiale eventualmente inviato, così da permettere all’interessato di esercitare i suoi diritti ex art. 15 ss. GDPR, o la pubblicazione dell’informativa sul sito web del titolare o tramite annunci pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale o locale).

  • GPDP, Docweb 9105201, 18.4.2019 (1)

    Massima (1) - Il trattamento dei dati personali effettuato da partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati nell’ambito di iniziative collegate a propaganda elettorale e comunicazione politica può trovare un’idonea base giuridica nel consenso dell’interessato, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento, sia nel caso di soggetti iscritti ad organismi associativi a carattere non politico sia per simpatizzanti, persone contattate in occasione di singole iniziative e sovventori. Potrà poi applicarsi la condizione di liceità relativa al legittimo interesse, alla luce del bilanciamento in essa connaturato, al fine di legittimare i trattamenti di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, così come quelli effettuati da associazioni, enti, organismi senza scopo di lucro con riguardo ai soggetti loro aderenti e a coloro che hanno con essi regolari contatti nell’ambito delle finalità individuate nello statuto o nell’atto costitutivo. Non possono, invece, essere utilizzati i dati raccolti o utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali, quelli raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche, quelli raccolti nell’esercizio di attività professionali, di impresa e di cura, quelli contenuti negli elenchi telefonici e quelli reperiti sul web.

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