Principi

  • GDPD, Docweb 9768363, 11.5.2022 (2)

    Massima (2) – Nell’ambito della disciplina relativa alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e di quella in materia di whistleblowing riferita ai soggetti privati, andata ad integrare la normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, il titolare del trattamento (considerata anche la particolare delicatezza delle informazioni potenzialmente trattate e la “vulnerabilità” degli interessati nel contesto lavorativo), anche quando utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi oltre all’assolvimento dell’obbligo di rendere adeguate informazioni agli interessati deve eseguire, anche avvalendosi del supporto del responsabile della protezione dei dati ove nominato, una valutazione dei rischi e accertarsi che siano disattivate le funzioni che non hanno una base giuridica, non sono compatibili con le finalità del trattamento, ovvero si pongono in contrasto con specifiche norme di settore previste dall’ordinamento.

  • GPDP, Docweb 9768363, 11.5.2022 (1)

    Massima (1) – In caso di adozione di un sistema di whistleblowing, il titolare del trattamento, in applicazione del principio di “liceità, correttezza e trasparenza”, ha l’obbligo di fornire preventivamente a tutta la platea dei possibili soggetti interessati (tra cui il segnalante, il soggetto segnalato e i terzi comunque coinvolti nei fatti segnalati) specifiche informazioni sul trattamento dei dati personali e deve adottare misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR.

  • La tutela dell’identità del segnalante nel quadro della disciplina dettata in materia di segnalazioni di condotte illecite (“whistleblowing”)

    GPDP, Docweb n. 9768363 dell’11 maggio 2022 | Massime e Commento di Luca Petrone

  • GPDP, Docweb 9698724, 22.7.2021 (3)

    Massima (3) – Ai fini del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, occorre identificare con precisione i soggetti che, a diverso titolo, possono trattare i dati personali e definire chiaramente le rispettive attribuzioni, in particolare quella di titolare e di responsabile del trattamento e dei soggetti che operano sotto la diretta responsabilità di questi (art. 4, par. 1, n. 7, GDPR). Sul titolare ricadono le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali degli interessati nonché una «responsabilità generale» sui trattamenti posti in essere (v. art. 5, par. 2 c.d. «accountability» e 24 GDPR), anche quando questi siano effettuati da altri soggetti “per suo conto” (cons. 81, artt. 4, n. 8) e 28 GDPR).

  • GPDP, Decweb 9698724, 22.7.2021 (2)

    Massima (2) – Pur in presenza di un presupposto giuridico, ad ogni modo, il titolare del trattamento è comunque tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quelli di «liceità, correttezza e trasparenza», «limitazione della conservazione» e «integrità e riservatezza» in base ai quali i dati sono «trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato», «conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati» e  «trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati» [art. 5, par. 1, lett. a), e) e f), GDPR]. Ove un ente locale tratti dati personali degli utenti con parchimetri modernizzati, che richiedano il necessario inserimento del numero di targa al fine di rendere non necessario l’esposizione del tagliando da parte degli interessati, occorre rendere loro un’adeguata e completa informativa (ai sensi dell’art. 13 GPR), definire i tempi di conservazione dei dati personali raccolti e dare in tal senso precise istruzioni alla società designata responsabile del trattamento. Ove non siano state adottate «misure adeguate a garantire che siano trattati solo i dati necessari, con particolare riferimento alla definizione dei tempi di conservazione dei dati personali», va considerato violato il principio di «limitazione della conservazione» e quello di «protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita» di cui agli artt. 5, par. 1, lett. e) e 25 GDPR. 

  • La Data Protection fra le strade cittadine: le violazioni del GDPR relative alla “modernizzazione” dei parcometri per la gestione della sosta a pagamento

    GPDP, Docweb n. 9698724 del 22 luglio 2021 | Massime e Commento di Martina Voci

  • GPDP, Docweb 9669974, 13.5.2021 (6)

    Massima (6) – Il trattamento dei dati personali dei lavoratori, consistente nella raccolta preventiva e generalizzata di dati relativi alle connessioni ai siti web dei singoli dipendenti (originariamente associati in via diretta al nominativo, successivamente, attraverso l’id macchina), nella memorizzazione per trenta giorni e nella possibilità di estrarre una reportistica relativa alla navigazione di singoli dipendenti, comporta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati nel contesto lavorativo e richiede l’obbligo di valutazione di impatto ai sensi dell’art. 35 GDPR. Ciò a maggior ragione se si considera la particolare “vulnerabilità” degli interessati nel contesto lavorativo e l’impiego di sistemi che comportano il “monitoraggio sistematico”, da cui derivi anche la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti.

  • GPDP, Docweb 9669974, 13.5.2021 (5)

    Massima (5) – L’esigenza di ridurre il rischio di usi impropri della navigazione in Internet, da parte dei dipendenti, consistenti in attività non correlate alla prestazione lavorativa (ad esempio, la visione di siti web non pertinenti, l’upload o il download di file, l’uso di servizi di rete con finalità ludiche o estranee all’attività lavorativa) non può giustificare ogni forma di interferenza nella vita privata, ma può essere soddisfatta mediante la predisposizione di misure tecniche e organizzative idonee a prevenire che eventuali informazioni relative alla sfera extralavorativa vengano raccolte, dando luogo a trattamenti di informazioni personali “non pertinenti”, che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 113 del Codice in materia di protezione dei dati personali, concernente il trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro.

  • GPDP, Docweb 9669974, 13.5.2021 (4)

    Massima (4) – Il sistema utilizzato da un datore di lavoro (nel caso di specie un Comune) che effettui una raccolta sistematica dei dati di navigazione dei dipendenti e che comporti inevitabilmente il trattamento di informazioni anche estranee all’attività professionale, desumibili dagli URL visitati, risulta in contrasto con il divieto per il datore di lavoro di trattare dati «non attinenti alla valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore» e dunque con l’art. 113 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in riferimento all’art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e all’art. 10 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

  • GPDP, Docweb 9669974, 13.5.2021 (3)

    Massima (3) – Ove non contengano tutti gli elementi informativi essenziali richiesti dall’art. 13 del GDPR, i documenti contenenti un riferimento ad operazioni di tracciamento delle connessioni ad Internet messi a disposizione dei dipendenti (alcuni dei quali pubblicati nella Intranet, come l’accordo sindacale, il codice di comportamento, alcune circolari interne dell’Ufficio del personale, nonché il modulo che ogni dipendente è tenuto a firmare all’atto della richiesta per l’accesso ad Internet e agli altri servizi di rete utilizzati in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa) non possono sostituire l’informativa che il titolare deve rendere, prima di iniziare il trattamento, agli interessati in merito alle caratteristiche essenziali dello stesso, essendo stati redatti per assolvere ad obblighi diversi rispetto a quelli derivanti dalla disciplina in materia di protezione dei dati. Il mancato rispetto degli obblighi informativi impedisce all’interessato di esser pienamente consapevole della tipologia di operazioni di trattamento che potranno essere svolte anche attingendo, in un quadro di liceità, ai dati raccolti nel corso dell’attività lavorativa.

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