Principi

  • GPDP, Docweb 9669974, 13.5.2021 (2)

    Massima (2) – L’adempimento degli obblighi informativi nei confronti del dipendente (consistenti nella “adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli”) costituisce una specifica condizione per il lecito utilizzo di tutti i dati raccolti nel corso del rapporto di lavoro, attraverso strumenti tecnologici e/o strumenti di lavoro, per tutti i fini connessi al relativo rapporto, ivi compresi i rilievi disciplinari, unitamente al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali (v. art. 4, comma 3, l. 20 maggio 1970, n. 300).

  • GPDP, Docweb 9669974, 13.5.2021 (1)

    Massima (1) – Nel rispetto del principio di «liceità, correttezza e trasparenza», il titolare del trattamento deve adottare misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (art. 12 del Regolamento), anche qualora il trattamento preveda il monitoraggio dell’attività di navigazione dei propri dipendenti nell’ambito dell’attività lavorativa.

  • Il monitoraggio del traffico di rete e degli accessi ad Internet effettuati dal dipendente durante l’orario di lavoro

    GPDP, Docweb n. 9669974 del 13 maggio 2021 | Massime e Commento di Giona Compagnoni

  • GPDP, Docweb 9742485, 16.12.2021 (2)

    Massima (2) – Il trattamento di dati giudiziari effettuato mediante estrazione e comunicazione della copia del certificato del casellario giudiziale dell’interessato ad un soggetto terzo comporta una irragionevole compressione del diritto alla riservatezza dell’interessato, qualora tale comunicazione non sia strettamente indispensabile per le finalità legittimamente perseguite dal titolare del trattamento che effettua la comunicazione.

  • GPDP, Docweb 9742485, 16.12.2021 (3)

    Massima (3) – La comunicazione di copia del certificato del casellario giudiziale dell’interessato ad un soggetto terzo, qualora ciò non sia in concreto strettamente indispensabile per le finalità perseguite dal titolare del trattamento, rappresenta una violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza – ovvero del principio di minimizzazione dei dati – e delle prescrizioni impartite con l’Autorizzazione n.7/2016 relativa al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (non abrogata a seguito dell’entrata in vigore del GDPR).

  • GPDP, Docweb 9742485, 16.12.2021 (1)

    Massima (1) – La stazione appaltante, titolare del trattamento, deve compiere una valutazione preventiva sulla idoneità delle informazioni circa eventuali condanne penali relative ai candidati, ad incidere in concreto sull’attività che dovrà essere svolta in caso di affidamento mediante bando, avendo particolare riguardo alla natura del reato commesso, alla gravità del fatto, al tempo trascorso dalla condanna, così da non trattare dati giudiziari dei candidati non pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

  • Trattamenti di dati giudiziari contenuti nel casellario giudiziale del soggetto partecipante ad un bando

    GPDP, Docweb n. 9742485 del 16 dicembre 2021 | Massime e Commento di Giulia Ceredi

  • GPDP, Docweb 9501766, 1.10.2020 (1)

    Massima (1) – I dati personali raccolti nell’esercizio di attività professionali e di impresa, ovvero nell’ambito dell´attività di tutela della salute da parte di esercenti la professione sanitaria e di organismi sanitari, non sono utilizzabili per fini di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, in quanto tale finalità non è riconducibile agli scopi legittimi per i quali i dati sono stati raccolti, salvo che il titolare acquisisca uno specifico e informato consenso dell’interessato.

  • Trattamento di dati raccolti nell’esercizio di attività professionali e di tutela della salute per fini di propaganda elettorale

    GPDP, Docweb n. 9501766 del 1° ottobre 2020 | Massime e Commento di Daniele Sborlini

  • GPDP, Docweb 9752221, 24.2.2022 (2)

    Massima (2) – La richiesta del Ministero della salute ad alcune regioni/province autonome di trattare i dati personali presenti nei sistemi informativi sanitari che esse detengono in qualità di titolari ex lege, al di fuori delle finalità da queste legittimamente perseguibili e al solo fine di collaborare all’adempimento di un compito che la legge attribuisce unicamente al Ministero, non può rappresentare idonea base giuridica di tale trattamento.

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